morte accidentale di un Logotheta
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(pubblicato da Edizioni ETS, Pisa, 1998 - esaurito)


4. "codicillo" sulle Constitutiones Melphitanæ

Pier delle Vigne deve gran parte della sua fama alla citazione Dantesca. Così oggi ci è più noto per la sua morte che per la sua opera.
Eppure Pier delle Vigne non lega il suo nome soltanto alla tragica conclusione di un'azione politica sfortunata o alla produzione letteraria nell'ambito della "scuola siciliana".




manoscritto con una delle liriche in linga volgare di Mess. Piero Dalevigne


A lui si deve infatti l'elaborazione delle Constitutiones di Federico II, promulgate in Melfi nell'agosto del 1231. Stando a quanto si tramanda, con pomposa cerimonia nella Sala delle "tre scodelle" del castello.
Le Constitutiones di Melfi costituiscono un'originale evoluzione rispetto al Diritto Romano del Codex di Giustiniano ed una organica revisione dell'impianto legislativo dello Stato Normanno. Con esse appaiono nel panorama giuridico europeo importanti innovazioni rispetto alla allora diffusa pratica del diritto canonico e di quello feudale.
Viene innanzitutto abolita l'ordalìa (ovvero l'invocazione del "giudizio divino", da ottenersi attraverso una prova o un duello).
Viene poi istituito il divieto (anche per il feudatario) a "farsi giustizia", ed affermato il principio secondo cui l'uso della forza è incedibile prerogativa dello Stato.
Vengono poi fissati alcuni canoni nell'amministrazione della giustizia su cui per secoli si fonderà il nostro Diritto. Con terminologia moderna potrei chiamarli "obbligatorietà dell'azione penale", "uguaglianza dei cittadini (Imperatore compreso) di fronte alla Legge", "informazione di garanzia con indicazione dell'accusatore e dei capi d'imputazione", "indipendenza del giudice", "obbligo di deposito in tempi certi di sentenza scritta, comprensibile e motivata".
Le Constitutiones di Melfi sono il secondo più antico ordinamento legislativo di uno stato laico moderno, essendo il primo la Magna Charta, promulgata nel 1215 da Giovanni Senza Terra (famoso piuttosto per la leggenda di Robin Hood).

Ma l'impostazione giuridica della Magna Charta è tutta differente da quella delle Constitutiones: in quella si da per implicito il controllo regio sull'esercizio del potere giudiziario, che viene dunque contrappesato dalla contestuale affermazione dei diritti della difesa.
Forse non è fuorviante affermare che la divergenza tra l'impostazione legislativa anglosassone e la nostra avviene allora.

Ecco come eventi di quasi 800 anni fa hanno un'influenza sull'attualità.
Ed ecco come principi giuridici considerati fondanti nel 1231 siano oggi in discussione.
Con la speranza che dall'odierno dibattito scaturisca un'ulteriore evoluzione del Diritto, e non piuttosto il ripristino dell'ordalìa, magari attuata in forma referendaria (vox populi, vox dei)!...



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